La Mediazione civile e commerciale dopo la sentenza della Corte Costituzionale

antorug3DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE OBBLIGATORIA
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 pubblicata sulla G.U. n. 49 del 2012 ed entrata in vigore il 13 dicembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
La notizia era stata diffusa inizialmente con un comunicato stampa della Consulta in data 24 ottobre 2012.
Per effetto della sentenza sono travolte tutte le norme contenute nel D.Lgs. n. 28/2010 e nel D.M. n. 180/20120 comunque collegate all’istituto della mediazione obbligatoria come ad esempio quelle concernenti il patrocionio gratuito.
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Il D.Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale ha disciplinato in modo organico la tradizionale conciliazione, denominata ora “mediazione”.
La mediazione, così come la conciliazione, offre la possibilità di raggiungere la composizione “amichevole” di controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti. Essa si concretizza in incontri tra le parti in controversia, alla presenza di un mediatore, terzo ed imparziale, volti al raggiungimento di un accordo risolutivo della controversia.
Il mediatore viene scelto nell’ambito del relativo elenco, formato da soggetti, dotati di varie professionalità e comunque di una specifica formazione.

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall’economicità:
– è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
– è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
– è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
– è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

La Camera di Commercio di Pistoia è iscritta al n. 528 del Registro degli Organismi di Mediazione, ed è pertanto in grado di amministrare procedimenti di mediazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 28/2010.

NORMATIVA, STATUTO, REGOLAMENTO E TARIFFARIO
– D.Lgs. n. 28/2010 (formato PDF – dimensione 133 Kb);
– D.M. n. 180/2010 (formato PDF – dimensione 129 Kb);
– Statuto Camera arbitrale Pistoia;
– Regolamento di mediazione ed allegati, comprensivi del tariffario (formato PDF – dimensione 169 Kb)

NOVITA’ TARIFFARIO
La circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011 ha precisato che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva, per cui, oltre all’importo di € 40,00 + IVA dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art. 16, commi 3 e ssgg. del D.M. 180/2010, come modificato dall’art. 5 del D.M. 145/2011.

Le principali novità introdotte dal D. L.vo 28/2010:
– Nuova tempistica: l’incontro di mediazione viene fissato dalla segreteria nel termine di 15 gg. dal ricevimento della istanza introduttiva. Il procedimento deve essere concluso in 4 mesi;
– L’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in alcune materie (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danno derivante da responsabilità medica, risarcimento danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Resta sospesa la condizione di procedibilità, fino al 20 marzo 2012, per le materie del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
– Su istanza di parte, il verbale contenente l’accordo di mediazione – previa omologa del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione – diviene titolo esecutivo;
– Ai fini dei termini di prescrizione, la domanda di mediazione viene equiparata alla domanda giudiziale;
– Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice, in un eventuale successivo giudizio, può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma c.p.c..

Procedimenti esclusi
Per espressa previsione dell’art. 23 D.Lgs. n. 28/2010 sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto “i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”: tra questi vi rientrano i procedimenti in materia di subfornitura (Legge 192/98) e telefonia/telecomunicazioni, per i quali si invita a consultare l’area del sito relativa allo Sportello di Conciliazione.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione è disciplinato dal Regolamento dell’organismo di mediazione.
La mediazione può essere avere inizio:
– su iniziativa di parte;
– in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria;
– su invito del giudice;
– qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
In tutti i predetti casi, il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda presso la segreteria dell’Organismo di mediazione.

Il Responsabile dell’Organismo, tramite la segreteria, trasmette la domanda alla controparte, al fine di ottenere la partecipazione alla procedura di mediazione; inoltre, il Responsabile fissa il primo incontro tra le parti e designa il mediatore, con l’ausilio del quale esse tenteranno di raggiungere la composizione della controversia.

Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.

Accordo raggiunto
Qualora la mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo, sottoscritto anche dalle parti.
Su successiva istanza di parte, tale verbale può essere omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo, ai fini dell’espropriazione forzata, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Accordo non raggiunto
Se non viene raggiunto un accordo, il mediatore, se le parti ne fanno concorde richiesta e ne sussistono le condizioni, formula una proposta conciliativa e la comunica per iscritto alle parti; queste, entro sette giorni, fanno pervenire al mediatore la propria accettazione o il proprio rifiuto (in caso di mancata risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata).
Se le parti aderiscono alla proposta, il mediatore redige un conforme verbale, che, come nell’ipotesi precedente, può essere omologato, con gli effetti sopra descritti.
Se invece le parti non accettano la proposta, il mediatore redige un verbale in cui riporta le posizioni assunte da ciascuna parte rispetto alla proposta formulata; nel provvedimento che definisce l’eventuale giudizio successivo, il giudice potrà tenere conto di tali posizioni nel disporre in ordine alle spese.

In tutti i casi in cui la conciliazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all’incontro), il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio successivo.

Il procedimento di mediazione si conclude entro quattro mesi dalla data di deposito della domanda.

I soggetti fra cui esiste una controversia possono anche presentare una domanda congiunta di mediazione. In tale caso, il procedimento segue il medesimo iter sopra descritto.

La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.

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